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Legge statale n. 127 del 15 maggio 1997, art. 16

Legge statale n. 127 del 15 maggio 1997, art. 16

L'articolo 16 della legge statale 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini-bis) stabilisce che in attesa dell'istituzione della difesa civica nazionale, le difese civiche delle regioni e province autonome svolgano le funzioni di controllo nei confronti dell'amministrazione statale periferica.


Articolo 16

Difensori civici delle regioni e delle province autonome

  1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano in settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali (1).

  2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

1) Comma così modificato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.