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Le competenze della Difesa civica si allargano

Nel 1993 per la prima volta il numero degli accessi alla Difesa civica superò le 1.500 unità. Un terzo dei casi riguardava problemi con i Comuni, la Regione e lo Stato, tutti enti che non ricadevano nell'ambito di competenza del Difensore civico, ma per Palla ciò era un aspetto secondario. A suo avviso l’aspetto determinante è “che ogni cittadino in provincia di Bolzano, nel caso di situazioni conflittuali con il proprio comune, possa rivolgersi con fiducia a un referente imparziale”. In mancanza di un Difensore civico nazionale, regionale o comunale le persone si rivolgono dunque al Difensore civico della Provincia: un approccio confermato in quegli anni dalla sentenza n. 24 del 18 febbraio 1993 manata dalla II. sezione del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa della Liguria, in base alla quale non solo gli uffici regionali, ma anche tutti gli altri enti e istituzioni operanti nel territorio della regione sono tenuti a collaborare con la Difesa civica.

L’art. 8 della legge statale n. 142/1990 sancì la facoltà per Province e comuni di istituire una propria Difesa civica. In provincia di Bolzano l’introduzione di una Difesa civica comunale che esercitasse le sue funzioni nei confronti delle singole amministrazioni comunali, analogamente a quanto già accadeva in alcune grandi città italiane, fu oggetto di dibattito, ma la proposta apparve fin dall’inizio difficilmente concretizzabile a causa delle dimensioni troppo piccole della maggior parte dei comuni della provincia. Il mondo politico era orientato piuttosto ad attribuire alla Difesa civica provinciale anche competenze a livello comunale, compensando la distanza geografica delle vallate periferiche con un aumento dei giorni di udienza nei relativi distretti. La legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, dettò nuovi criteri per gli statuti comunali, che contemplavano l’introduzione della Difesa civica a supporto dei cittadini nel caso di controversie con il comune; era però necessaria un’esplicita dichiarazione di volontà in tal senso da parte del Consiglio comunale. Su 116 comuni, 96 introdussero nel nuovo statuto la Difesa civica. Ma l’attuazione concreta procedette a rilento e in alcuni comuni l’attesa si protrasse per più di vent’anni. Nel 2004, al termine del mandato di Palla, la situazione era la seguente: 97 comuni prevedevano nel loro ordinamento la figura del Difensore civico, 19 comuni non l’avevano introdotta, mentre il comune di Rodengo aveva addirittura escluso la proposta expressis verbis. Dei suddetti 97 comuni, soltanto 56 avevano sottoscritto la necessaria convenzione con la Difesa civica, mentre i restanti 41 non avevano ancora tradotto in pratica l’impegno assunto con l’approvazione dello Statuto.

Come già il suo predecessore Steger, anche Palla si chiese spesso come riformare e rendere più moderna la legge sulla Difesa civica provinciale. Egli sostenne la necessità di insediare la Difesa civica presso il Consiglio provinciale e non più, com’era stato fino ad allora, presso la Giunta provinciale, giacché il Difensore civico viene nominato dal Consiglio. Era necessario inoltre prevedere espressamente nella legge che il Difensore civico non si limita a esaminare i reclami, ma può anche svolgere attività di consulenza, svincolando così la richiesta del singolo interessato dalla necessità di aprire ogni volta uno specifico procedimento, come finora previsto dalla legge. Occorreva poi dare maggiore autorevolezza ai suggerimenti del Difensore civico e mettere in atto le sue raccomandazioni, o in caso contrario motivare per iscritto la loro mancata osservanza. E ancora, la nuova legge avrebbe dovuto prevedere per vari organi (in particolare il Comitato per l’edilizia residenziale e la Commissione per l’assegnazione degli alloggi) l’obbligo di consultare il Difensore civico allo scopo di prevenire fin dal principio molti equivoci e problemi.

30 anni di Difesa civica in Alto Adige
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40 anni Difesa civica in Alto Adige
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