Contenuto principale

Comunicati stampa

Difesa Civica | 12.09.2017 | 11:13

La Difensora civica presenta in Consiglio la Relazione sull’attività 2016

Ecco i dati dell'attività 2016 svolta dalla Difensora civica Gabriele Morandell e dal suo staff: nel pomeriggio saranno presentati in aula a consigliere e consiglieri.

La Difensora civica Morandell presenta la Relazione 2016.ZoomansichtLa Difensora civica Morandell presenta la Relazione 2016.

Sono 4.500 le persone che nel 2016 si sono rivolte all’ufficio della Difesa civica: “Ciò evidenzia l’importanza di questo istituto e rivela quanto sia elevato il numero di coloro che associano a esso un’idea di obiettività, neutralità e assertività”, ha sottolineato con soddisfazione la Difensora civica Gabriele Morandell, presentando questa mattina la Relazione sull'attività svolta che sarà illustrata nel pomeriggio nell'aula del Consiglio provinciale.

Il numero dei reclami nel 2016 è leggermente diminuito rispetto a quello registrato nel 2015, mentre è invece notevolmente cresciuto il numero delle consulenze.  Nel 2016 la Difesa civica ha raccolto 924 reclami e svolto ben 3.650 consulenze, le quali risultano aumentate di 944 unità nell’ultimo biennio. “Questo rilevante aumento si spiega con il maggiore grado di conoscenza della Difesa civica in provincia di Bolzano”, spiega Morandell. Nel 2016 sono stati inoltre archiviati 894 reclami pendenti.

Anche nel 2016 la maggior parte dei reclami riguardava i Comuni (39,9%), quindi per il 19,26% l’amministrazione provinciale, per il 12,99% gli uffici statali in provincia e da ultimo, per il 12,34%, l’Azienda sanitaria. Se si considerano facenti parte dell’amministrazione provinciale in senso stretto anche le Aziende da essa dipendenti, come l’Azienda sanitaria e l’Istituto per l’Edilizia sociale, la percentuale dei reclami che interessano l’amministrazione provinciale aumenta al 35,71%.

Più della metà dei reclami vengono da Bolzano, dalla Pusteria e dal Burgraviato. 

Tema chiave “questioni sanitarie”

Nel 2016 la Difensora civica ha avviato una serie di iniziative finalizzate a una migliore comprensione delle esigenze dei pazienti. Una pietra miliare del lavoro nell’ambito dei diritti dei pazienti è rappresentata dalla convenzione tra il Consiglio provinciale di Bolzano e la Sezione di Medicina legale dell’Università di Verona, stipulata nel maggio 2016, in base alla quale la Facoltà di Medicina legale fornisce ogni anno alla Difesa civica un certo numero di pareri medico-legali e presta opera di consulenza.

Nell’ottobre 2016, la Difesa civica ha organizzato un convegno sul tema “Più tutela per i malati in Alto Adige?”, con lo scopo di incrementare nei pazienti la consapevolezza dei propri diritti e promuovere una soluzione unitaria in caso di possibili risarcimenti. Circa il 10 per cento dei reclami indirizzati alla Difensora civica riguarda l’ambito sanitario: la metà di essi (ca. 50 reclami) concerne concretamente sospetti errori medici.   

In Austria i malati che hanno riportato un danno in seguito a un errore medico di cui tuttavia non è possibile individuare la causa precisa, vengono indennizzati tramite un fondo appositamente istituito dal governo del Land: “Un simile istituto sarebbe auspicabile anche in provincia di Bolzano”, sostiene Morandell.

La Relazione sull’attività svolta è scaricabile dalla pagina web della Difesa civica (www.difesacivica-bz.org)

Cittadini estremamente soddisfatti della Difesa civica 

Dal luglio 2016 al giugno 2017, le cittadine e i cittadini che si sono rivolti alla Difesa civica avevano la possibilità di rispondere a un sondaggio sul grado di soddisfazione riguardo al servizio offerto. I relativi moduli erano sempre a disposizione in occasione delle udienze. 119 persone - due terzi delle quali sopra i 40 anni - hanno approfittato di questa opportunità, partecipando al sondaggio.

Il 45% di essi è approdato alla Difesa civica su consiglio della famiglia, di amici o di conoscenti, molti hanno saputo dei servizi di questa istituzione anche dai media. La maggior parte di essi veniva per la prima volta, ma un buon terzo si era presentato già due volte o più.

E, apparentemente, erano soddisfatti: il numero di coloro che hanno definito “buona” o “molto buona” l’assistenza qualificata, la disponibilità e la gentilezza delle collaboratrici, nonché l’atmosfera generale, si avvicina di molto al 100% dei partecipanti. Solo 2 persone su 119 hanno fatto proposte di miglioramento. Inoltre, il 97% delle persone consiglierebbe il servizio. 

Alcuni reclami dell’anno 2016 

Ufficio tecnico comunale nega e ritarda l’accesso agli atti relativi al progetto edilizio del vicino

Una cittadina che si era rivolta al Comune con la richiesta di prendere visione del progetto edilizio del suo vicino per potersi eventualmente tutelare in tempo da possibili lesioni dei propri diritti, si è vista negare dal Comune l’accesso al documento con la motivazione verbale che in quel Comune tale procedura non era ancora prevista e che lei oltretutto non ne aveva diritto.

La signora ha interpellato quindi la Difesa civica, che si è attivata immediatamente segnalando al Comune che, in virtù dell’articolo 24 della legge n. 17/1993, dell’articolo 105 della legge urbanistica e dell’articolo 74 del Testo unico sull’ordinamento dei comuni, la cittadina era titolare di un interesse giuridicamente protetto e che quindi alla richiedente doveva essere concesso l’accesso agli atti.

La cittadina dopo aver formalizzato la richiesta di accesso ai documenti anche per iscritto, ha ricevuto una nota di accoglimento della domanda in cui tuttavia si specificava che avrebbe potuto accedere agli atti solo dopo 30 giorni dal rilascio della concessione edilizia.  

Ma è proprio questo che si dovrebbe poter evitare con il diritto di accesso agli atti. Tale istituto infatti dovrebbe consentire al cittadino di trasmettere le proprie obiezioni prima della conclusione del procedimento amministrativo, affinché queste possano essere esaminate già durante il procedimento, evitando così il ricorso alle vie legali.

Il caso illustrato è un esempio assai deplorevole dell’approccio di alcuni Comuni in ordine ai diritti del cittadino e dell’abuso del potere decisionale. 

Revoca dell’agevolazione edilizia per il recupero di un’abitazione dopo 16 anni di vincolo sociale, poiché la nuova inquilina al momento della stipula del contratto di locazione non era in possesso della sentenza definitiva di separazione

È quanto accaduto a un cittadino che aveva stipulato in buona fede un contratto di locazione con un’inquilina, la quale si era separata dal marito e aveva lasciato l’abitazione di famiglia. L’inquilina aveva sottoscritto il contratto di locazione assicurando al proprietario che di lì a poco avrebbe ottenuto dal giudice la separazione consensuale. Quest’ultima, però, ha subito un ritardo di alcune settimane poiché i coniugi intendevano separarsi consensualmente, ma non riuscivano a trovare subito un accordo.

Il locatore, fidandosi completamente dell’inquilina, ha trasmesso il contratto di locazione – come previsto – all’Ufficio Programmazione dell’edilizia agevolata.

Grande è stato quindi lo sgomento quando lo stesso Ufficio ha sollecitato il locatore e beneficiario a restituire immediatamente all’amministrazione provinciale gran parte dell’importo percepito in base all’agevolazione, compresi gli interessi, e a pagare una sanzione amministrativa perché l’inquilina non era in possesso dei requisiti previsti dall’art. 45 dell’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata.

In particolare al locatore e beneficiario dell’agevolazione veniva contestato il fatto che al momento della stipula del contratto l’inquilina non risultasse ancora legalmente separata e che la relativa sentenza fosse stata pronunciata dal tribunale due mesi dopo.

Il ricorso al Comitato per l’edilizia residenziale, in cui si faceva presente che la situazione era stata sanata nel giro di poco tempo e che la separazione effettiva è comunque un requisito fondamentale per la separazione giudiziale, è stato respinto e il locatore, che pure aveva agito in buona fede, è stato sollecitato a restituire all’amministrazione provinciale un importo totale che superava di gran lunga la sovvenzione percepita anni addietro.

Questo caso dimostra in modo inequivocabile che l’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata attualmente vigente non opera distinzioni tra le varie fattispecie di contravvenzione al vincolo sociale.

Le violazioni di legge vengono sanzionate severamente, senza preavviso né possibilità di rettifica e senza alcuna distinzione in relazione al dolo e alla gravità e durata della contravvenzione, e – come nel caso descritto – vengono adottate decisioni totalmente incomprensibili per il cittadino. 

Assistenza sociale

La valutazione del patrimonio e dei redditi dei componenti il nucleo familiare secondo le nuove modalità stabilite con decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2016, n. 25, rappresenta un grande problema per i destinatari delle prestazioni di assistenza economica di 3° livello (tra cui rientrano il reddito minimo di inserimento, l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per motivi di reddito e il contributo al canone di locazione e per le spese accessorie).

In seguito alla nuova norma (punto 13.1. del D.P.G.P. n. 30/2000) da alcuni mesi a questa parte ai fini del calcolo delle prestazioni si considera non più il 40 per cento, ma il 100 per cento degli elementi di entrata e patrimoniali dell’utente e del suo coniuge o partner e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto.

Anche genitori, suoceri, fratelli e sorelle appartengono al nucleo familiare di fatto, se abitualmente conviventi.

Si sono così venute a creare situazioni assurde, come nel caso di un’anziana signora disoccupata senza reddito che convive con la sorella, alla quale non è molto legata, soltanto per motivi economici.

Poiché quest’ultima percepisce l’indennità di disoccupazione, alla suddetta cittadina non spetta il reddito minimo d’inserimento, anche se la sorella non provvederà in nessun modo al suo mantenimento. 

Un’altra situazione che è stata fatta presente è quella di un cinquantenne disoccupato che, a causa della sua età, non riesce a trovare lavoro. Anche lui convive con il padre anziano e malato e dalla metà del 2016 non riceve più alcun sostegno finanziario perché la magra pensione del padre viene considerata al 100 per cento come reddito del nucleo familiare.

La Difesa civica giudica problematica questa modifica apportata al sistema di valutazione del patrimonio. Essa colpisce proprio le persone come queste che, già duramente provate dal fatto che a causa della loro età difficilmente trovano lavoro, hanno la sensazione che questo provvedimento tolga loro un altro pezzo di dignità. 

Per questi cittadini è incomprensibile che l’amministrazione operi tagli così drastici proprio nei confronti di coloro che avrebbero tanto bisogno di un piccolo contributo pubblico.

Ricongiunzione contributiva – Il silenzio del richiedente equivale a tacita accettazione

Una cittadina che lavora a tempo parziale come addetta alle pulizie presso un’amministrazione comunale aveva presentato all’INPS domanda di ricongiunzione dei contributi previdenziali.   

Leggendo la lettera inviatele dall’INPS la signora si è resa subito conto che la rincongiunzione non era alla sua portata, essendo gli importi da pagare di gran lunga superiori alle sue possibilità.

Da quel momento l’interessata non ha più seguito la questione fino a quando non si è accorta che l’amministrazione comunale aveva attivato il pagamento rateale ai fini della ricongiunzione e iniziato a versare i relativi importi all’INPS, cosicché lei non riceveva più alcuno stipendio.

La cittadina non aveva letto attentamente la lettera dell’INPS, redatta in lingua italiana, e aveva omesso di comunicare all’ente previdenziale tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine prestabilito di 90 giorni che intendeva rinunciare alla ricongiunzione.

La signora aveva semplicemente tralasciato di leggere una frase, in quanto non messa in particolare risalto e oltretutto scritta solo in italiano, in cui si specificava che l’eventuale non accettazione doveva essere espressamente comunicata per iscritto.

A creare tale fatale equivoco contribuiva anche il fatto che la disciplina previgente era diametralmente opposta e prevedeva l’obbligo di comunicare l’assenso sempre entro un determinato termine.

La Difesa civica è dell’avviso che tale regolamentazione andrebbe ripristinata poiché per il cittadino comune sarebbe più comprensibile e chiara.  

La signora si è rivolta alla Difesa civica quando ormai erano scaduti tutti i termini per presentare ricorso. Non rimaneva pertanto altra possibilità che formulare insieme all’interessata la domanda di rinuncia alla ricongiunzione contributiva e presentarla oltre i termini prescritti. 

Dopo un incontro esplicativo del caso in questione la domanda è stata accolta anche dall’INPS, tuttavia non è stato possibile ottenere il rimborso degli importi già pagati fino a quel momento né utilizzarli come versamenti contributivi a valere sugli anni futuri.   

 


La Difensora civica Morandell presenta la Relazione 2016 Zoomansicht La Difensora civica Morandell presenta la Relazione 2016

(MC)

Inizio pagina