Le principali norme giuridiche

Il divieto di discriminazione è un principio che fa parte dei diritti umani. È sancito nel diritto internazionale e in numerose carte costituzionali.

Norme giuridiche internazionali

Dichiarazione universale dei diritti umani adottata nel 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 21 dicembre 1965 Accordo internazionale per l’eliminazione delle discriminazioni a sfondo razziale delle Nazioni Unite dell’anno 1965

Norme giuridiche europee

Convenzione europea dei diritti dell’uomo

L’art. 14 stabilisce che Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Carta europea dei diritti fondamentali
L’articolo 21 stabilisce che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Direttive europee
L’Unione Europea ha emanato numerose direttive, che obbligano gli Stati membri ad emanare norme giuridiche, al fine di impedire determinate discriminazioni anche in ambito privato:

  • 2000/43/EG parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’ origine etnica
  • 2000/78/EG parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Norme giuridiche in ambito nazionale

Costituzione, articolo 3, sancisce il principio della pari dignità sociale e dell’uguaglianza dinnanzi alla legge. Decreto legislativo n. 215/2003 che recepisce la direttiva 2000/43/EG Decreto legislativo n. 216/2003 che recepisce la direttiva 2000/7/EG

Norme provinciali

La legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, che disciplina gli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale costituisce la base per l’attività del Centro per la tutela contro le discriminazioni

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