La nuova legge sulla Difesa civica del 1996

Alla fine gli appelli di Steger e Palla furono esauditi: la vecchia legge sulla Difesa civica del 1983 fu abrogata e sostituita da una normativa più moderna. A tale processo dette un importante impulso il convegno internazionale tenutosi a Bolzano il 28 marzo 1996 su iniziativa della Presidente del Consiglio provinciale Sabine Kasslatter-Mur e dedicato all’attività della Difesa civica vista nel suo spettro complessivo, da quella di generico “sportello reclami” fino a quella di portavoce di interessi specifici. La legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, gettò le basi per una nuova Difesa civica. Il nuovo testo di legge recepiva alcune delle richieste avanzate dal primo Difensore civico e dal suo successore, come l’insediamento dell’istituzione presso il Consiglio provinciale, il riconoscimento esplicito della competenza della Difesa civica per le questioni attinenti i Comuni e l’estensione dell’attività a ulteriori ambiti di competenza quali sanità, tutela dell’ambiente e minori.
In proposito la nuova legge consentiva al Difensore civico di affidare la trattazione di tematiche specifiche a singoli collaboratori appositamente assegnatigli e di richiedere pareri legali a professionisti esterni.

Ma la riforma non era abbastanza incisiva per l’allora Difensore civico Palla, che sollecitò ulteriori interventi. La legge aveva infatti confermato il carattere pesantemente burocratizzato delle modalità d’intervento della Difesa civica, nonostante questa nei suoi diciannove anni di attività, lungi dall’adeguarvisi, le avesse sempre considerate dei “laccioli procedurali”. Occorreva poi sganciare finalmente la durata del mandato del Difensore civico da quella del Consiglio provinciale, poiché tale abbinamento automatico andava a “creare un clima di dipendenza o quantomeno un’ottica distorta”. Ma il limite più grave Palla lo individuava nella procedura di assegnazione del personale: “Il Consiglio provinciale potrà assegnare proprio personale al Difensore civico senza che quest’ultimo possa esprimersi in proposito.” Nel gennaio 1997 fu approvata una modifica che sollevò un immediato polverone. Il Consiglio provinciale aveva infatti inserito nella legge un nuovo comma 2-bis che prevedeva l’obbligo per i Comuni di versare un contributo per il servizio della Difesa civica. Si trattava di una disposizione assai vaga, che di lì a pochi anni avrebbe condotto a un’aperta controversia tra il Difensore civico Palla e l’allora Presidente del Consiglio provinciale Thaler.

A livello statale la legge 15 maggio 1997, n. 127, (cd. Bassanini-bis) intervenne ad ampliare l’ambito di competenza della Difesa civica, autorizzando i Difensori civici regionali – in assenza di un Difensore civico nazionale – a esercitare le proprie funzioni anche nei confronti degli organi dello Stato presenti nei rispettivi territori, con esclusione di quelli operanti nei settori della difesa, della pubblica sicurezza e della giustizia.
Nel frattempo un nuovo trasloco interessò gli uffici della Difesa civica, che dagli angusti e non neutrali spazi di via Crispi si trasferirono nel cuore del centro storico, al terzo piano di via Portici 22.

30 anni Difesa civica in Alto Adige

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