Un nuovo quadro normativo per la Difesa civica

L’art. 5 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, ha ulteriormente integrato la preesistente legge sulla Difesa civica introducendovi il punto “Programmazione e svolgimento dell’attività”. Tale norma prevede che il Difensore civico presenti entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l’anno successivo. Il progetto programmatico deve essere approvato dalla Presidenza del Consiglio provinciale prima di essere inserito nel bilancio di previsione della Provincia ed essere sottoposto al Consiglio provinciale per l'approvazione definitiva. Ciò ha conferito maggiore autorevolezza all’operato della Difesa civica: fino ad allora infatti la Difensora civica, prima di poter effettuare qualsiasi spesa, doveva inoltrare un'apposita domanda al Presidente del Consiglio provinciale. La nuova norma segna dunque un importante passo in avanti sulla strada dell'indipendenza finanziaria della Difesa civica rispetto all'amministrazione consiliare. “L’indipendenza dell’istituto – anche se corredata da autonomia d’azione e da tutte le garanzie – è poca cosa”, sostiene Burgi Volgger, “se non è supportata anche dall’indipendenza finanziaria”.

Il 4 febbraio 2010 la vecchia legge sulla Difesa civica del 1996, oramai superata, viene sostituita da una nuova legge, approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano con un'inconsueta convergenza trasversale senza voti contrari e con due sole astensioni. Le principali novità riguardano il procedimento di selezione e nomina del Difensore civico. Viene inoltre ampliato l’ambito di competenza della Difesa civica, che ora abbraccia anche i concessionari di pubblici servizi della provincia e gli interventi volti a garantire l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti. In un primo momento la nuova legge svincola la durata in carica del Difensore civico dalla durata della legislatura del Consiglio provinciale, ma la disposizione viene abrogata l’anno successivo. La legge stabilisce poi l’obbligo di presentare annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull’attività svolta e introduce inoltre una maggiore flessibilità in materia di personale: questo infatti viene assegnato dal Consiglio provinciale di concerto con il Difensore civico, il quale può reclutare i propri collaboratori anche tra il personale di tutti i vari enti che ricadono sotto la propria competenza. D’ora in poi le amministrazioni che rientrano nell’ambito di competenza della Difesa civica sono tenute a dare espressa motivazione qualora superino il termine fissato per la risoluzione di un determinato caso o non condividano le raccomandazioni o il punto di vista espressi dal Difensore civico.
Il 10 novembre 2010 Burgi Volgger è riconfermata nella carica di Difensora civica con i due terzi dei voti del Consiglio provinciale, come previsto dalla nuova normativa.

30 anni Difesa civica in Alto Adige

30 anni Difesa civica in Alto Adige

Logo - Südtiroler Landtag